Esodo 22:1-20 - Confronta tutte le versioni
Esodo 22:1-20 NR06 (Nuova Riveduta 2006)
«Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. Se il ladro, còlto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: “È questo qui!”, la causa delle due parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, interverrà fra le due parti il giuramento del SIGNORE per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a risarcire i danni. Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo. «Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la strega. Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dèi, anziché solo al SIGNORE, sarà sterminato come anatema.
Esodo 22:1-20 NR94 (Nuova Riveduta 1994)
«Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. Se il ladro, colto nell'atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest'ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: “È questo qui!” la causa delle due parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il doppio al suo prossimo. Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, interverrà fra le due parti il giuramento del Signore per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l'altro non sarà tenuto a risarcire i danni. Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo. «Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. Non lascerai vivere la *strega. Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. Chi offre sacrifici ad altri dèi, anziché solo al Signore, sarà sterminato come anatema.
Esodo 22:1-20 ICL00D (Traduzione Interconfessionale in Lingua Corrente)
«Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo un’apertura in un muro e viene ucciso, chi l’ha ucciso non deve essere considerato colpevole d'omicidio. Ma se era di giorno, l’uccisore deve essere considerato colpevole di omicidio. «Ogni ladro deve pagare il risarcimento e, se non può pagare, deve essere venduto in compenso di quello che ha rubato. Se egli ha rubato un bue, un asino o un montone e questi si trovano ancora vivi in suo possesso, deve restituire il doppio. «Se uno ha un campo o una vigna per pascolare il suo bestiame, e lo lascia andare in un altro campo, deve risarcire il danno con i prodotti migliori del suo campo o della sua vigna. «Se il fuoco appiccato a cespugli spinosi si propaga e brucia un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano appena germogliato, il responsabile deve pagare i danni». «Se uno dà al vicino argento oppure oggetti da custodire, e poi nella casa di quest’ultimo viene commesso un furto, se il ladro viene trovato, tocca a lui restituire il doppio. Ma se il ladro non viene trovato, il padrone della casa derubata deve giurare alla presenza di Dio che non ha rubato quello che apparteneva al suo vicino. «Quando uno sospetta che un altro gli abbia preso un bue, o un asino, o un montone, o un mantello, o un qualunque oggetto perduto, la causa deve essere decisa alla presenza di Dio: chi è dichiarato colpevole da Dio, deve restituire il doppio all’altro. «Quando uno affida a un altro un asino o un bue o un capo di bestiame piccolo o una qualsiasi bestia e la bestia muore o ha una frattura o è portata via senza che ci siano testimoni, il depositario giurerà solennemente di fronte al Signore che non voleva impadronirsi della proprietà del suo prossimo. Se la bestia non è stata rubata, il proprietario si accontenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a restituire; ma se la bestia gli è stata rubata, il depositario deve pagare il risarcimento. Se invece la bestia è stata sbranata, egli deve dimostrarlo, e allora non sarà tenuto a risarcirla. «Se uno prende in prestito da un altro una bestia, egli dovrà pagare un risarcimento nel caso che questa abbia una frattura o muoia in assenza del padrone; ma se il padrone ha assistito al fatto, l’altro non deve pagare. Se la bestia era stata presa a nolo, la perdita del proprietario è compensata dal prezzo del noleggio». «Se uno seduce una ragazza ancora vergine non fidanzata e ha con lei un rapporto sessuale, deve pagare per lei la dote e prenderla in moglie. Ma se il padre di lei non è d'accordo, egli deve soltanto pagare una somma di denaro pari alla dote nuziale delle ragazze vergini. «Devi far morire la donna che pratica la magia. «Chiunque ha un rapporto sessuale con una bestia deve essere messo a morte. «Quanti offrono un sacrificio agli dèi oltre che all’unico Signore, devono essere sterminati». «Non sfruttate né opprimete lo straniero, perché voi stessi siete stati stranieri in Egitto.
Esodo 22:1-20 DB1885 (Diodati Bibbia 1885)
QUANDO alcuno avrà rubato un bue, o una pecora, o una capra, e l'avrà ammazzata o venduta; paghi cinque buoi per quel bue, e quattro pecore, o capre, per quella pecora, o capra. Se il ladro, colto di notte nello sconficcare è percosso, e muore, non vi è omicidio. Se il sole è levato quando sarà colto, vi è omicidio. Il ladro soddisfaccia del tutto; e se non ha da soddisfare, sia venduto per lo suo furto. Se pure il furto gli è trovato in mano, vivo; o bue, o asino, o pecora che sia, restituiscalo al doppio. Se alcuno fa pascolare un campo, o una vigna; e se manda nel campo altrui il suo bestiame, il quale vi pasturi dentro, soddisfaccia il danno col meglio del suo campo, e col meglio della sua vigna. Quando un fuoco uscirà fuori, e incontrerà delle spine, onde sia consumato grano in bica, o biade, o campo, del tutto soddisfaccia il danno colui che avrà acceso il fuoco. Quando alcuno avrà dato al suo prossimo danari, o vasellamenti, a guardare, e quelli saranno rubati dalla casa di colui, se il ladro è trovato, restituiscali al doppio. Se il ladro non si trova, facciasi comparire il padron della casa davanti a' rettori, per giurare s'egli non ha punto messa la mano sopra la roba del suo prossimo. In ogni causa di misfatto intorno a bue, asino, pecora, capra, vestimento, o a qualunque altra cosa perduta, della quale uno dica: Questa è dessa; venga la causa d'amendue le parti davanti a' rettori; e colui che i rettori avranno condannato, paghi il doppio al suo prossimo. Quando alcuno avrà dato al suo prossimo, asino, o bue, o pecora, o qualunque altra bestia, a guardare, ed ella muore, o le si fiacca alcun membro, o è rapita, senza che alcuno l'abbia veduto, il giuramento del Signore intervenga fra le due parti, per saper se colui non ha punto messa la mano sopra il bene del suo prossimo; e accetti il padron della bestia quel giuramento, e non sia l'altro obbligato a pagamento. Ma se pur quella bestia gli è stata rubata d'appresso, facciane soddisfazione al padron di essa. Se pur quella bestia è stata lacerata dalle fiere, portila per testimonianza, e non sia obbligato a pagar la bestia. E quando alcuno avrà presa in prestanza una bestia dal suo prossimo, e le si fiaccherà alcun membro, o morrà, e il padrone di essa non sarà presente, del tutto colui paghila. Ma se il padrone è stato presente, non sia colui obbligato a pagarla; se la bestia è stata tolta a vettura, ell'è venuta per lo prezzo della sua vettura. E quando alcuno avrà sedotta una vergine, la qual non sia sposata, e sarà giaciuto con lei, del tutto dotila, e prendalasi per moglie. Se pure il padre di essa del tutto ricusa di dargliela, paghi danari, secondo la dote delle vergini. Non lasciar vivere la donna maliosa. Chiunque si congiungerà con una bestia, del tutto sia fatto morire. Chi sacrificherà ad altri dii, fuor che al Signore solo, sia sterminato come anatema.